Pervengono a questo Ufficio numerosi reclami e diffide aventi per lo più gli stessi contenuti, pertanto, al fine di garantire la rapidità dell’azione amministrativa in fase di avvio dell’anno scolastico, appare opportuno fornire un riscontro unico e univoco per le situazioni di seguito evidenziate.

Le segnalazioni emerse in relazione ai primi turni di nomina effettuati vertono principalmente sulle seguenti circostanze:

  1. l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso

In primo luogo, i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, in base alla quale, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. In secondo luogo, vi è poi il caso dei candidati “riservisti”, cioè beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, nella misura dell’8% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso. Il candidato riservista potrebbe poi beneficiare anche della precedenza ai sensi Legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte nel contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

  1. l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.

In questo caso, la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio u.s.. Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4 dell’O.M. n. 112/2022.  Inoltre, gli incarichi possono essere assegnati al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera. Ad esempio, non potranno essere assegnate COE a chi ha espressamente scelto questa opzione e non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune.

  1. l’aspirante lamenta di non aver ricevuto la nomina in turni successivi su sedi indicate nell’istanza o di non aver ricevuto il completamento.

Si precisa che, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”; il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10 dell’O.M. n. 112/2022 che si riporta per comodità: “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.

Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A001, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”.

Per quanto concerne i completamenti, l’aspirante deve verificare le opzioni indicate nell’istanza di partecipazione riguardo alla preferenza soddisfatta (ad es. completamento stesso insegnamento o diverso insegnamento, completamento nella scuola, nessun completamento, etc.). Anche in questo caso, possono essere assegnati completamenti al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera.

In considerazione di quanto sopra, si invitano gli aspiranti interessati ad astenersi dall’inviare ulteriori reclami qualora riscontrassero nei chiarimenti sopra forniti la risposta alle loro segnalazioni in merito a presunte anomalie.